Domani ai nastri di partenza il “10° Trofeo Punta Caruso”
La Capitaneria di Porto comunica
(cs) Il giorno 24 Agosto 2021, dalle ore 11:00 circa alle ore 13:00 circa, nelle acque antistanti le località denominate “spiaggia della Chiaia” e “spiaggia di San Francesco” del Comune di Forio – Isola d’Ischia, e precisamente all’esterno delle scogliere ivi presenti, tra la Baia di Montevergine fino alla spiaggia antistante la spiaggetta della “Tirrenia”, a parziale deroga dell’ordinanza n°125/2011 in premessa citata, nello specchio acqueo compreso all’interno dei seguenti punti nautici, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato che costituisce parte integrante della presente ordinanza, avrà luogo una gara di nuoto denominata “10° Trofeo Punta Caruso” organizzata dall’ Associazione “Yacht Club Vela.it” in premessa meglio generalizzata:
1. Lat.40°44’.34.52’’N – Long.013°51’.39.04’’E;
2. Lat.40°44’.32.88’’N – Long.013°51’.45.95’’E;
3. Lat.40°45’.5.91’’N – Long.013°51’.52.75’’E;
4. Lat.40°45’.4.59’’N – Long.013°51’.59.39’’E.
ORDINA
Art. 1 Negli specchi acquei di cui al “Rende Noto”, la cui fruizione per lo svolgimento della manifestazione in parola è stata autorizzata dal Comune di Forio, fermo restando quanto già disciplinato dalle vigenti ordinanze circondariale e compartimentali che interdicono la navigazione per una distanza di 300 metri dalle spiagge e di 200 metri dalle coste a picco citate in premessa, nel tratto di mare che si estende per una distanza di ulteriori 100 metri dal limite esterno della zona riservata alla balneazione, da un’ora prima dell’inizio di ogni singola gara e fino al termine della stessa, è interdetta:
· la navigazione;
· la balneazione;
· l’ormeggio;
· la sosta di tutte le unità in genere;
· qualunque altra attività subacquea e/o di superficie non inerente la manifestazione in parola. Sono escluse dal divieto imposto il personale dell’organizzazione e le unità d’appoggio interessati alla manifestazione, nonché il personale della Guardia Costiera e delle Forze dell’Ordine che, per motivi di servizio, ha necessità, adottando le opportune precauzioni, di accedere all’area in questione.
Art. 2
L’organizzatore della manifestazione dovrà: delimitare idoneamente gli specchi acquei interessati dalla manifestazione, vigilando affinché i partecipanti si tengano a distanza di sicurezza dalle scogliere antistanti le spiagge di Spinesante e San Francesco, giusta previsioni in forza dell’ordinanza n°125/2011 in premessa richiamata;
· attuare tutte le misure anti Covid-19 previste per la manifestazione sportiva;
· garantire un servizio di soccorso/assistenza ai partecipanti mediante personale abilitato al salvamento e personale sanitario, nonché munirsi di unità di appoggio in numero e tipologia previsti dal regolamento F.I.N., che dovranno effettuare servizio di assistenza agli atleti, segnalando altresì ad eventuali unità in transito la presenza dei partecipanti alla manifestazione;
· verificare, prima dell’inizio della manifestazione, che lo specchio acqueo interessato sia libero da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone; per la durata dell’evento, dovrà assicurare i contatti oltre che con l’Ufficio Locale Marittimo di Forio, sia sull’apparato VHF (canale 12), che al numero di tel.0815071272, anche con la sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, utilizzando, sia l’apparato VHF (canale 16 e/o 13), che i seguenti recapiti: 1530 (per i soli casi d’emergenza) – tel. N°081/5072801 (diretti della sala operativa Ischia). esibire, prima dello svolgimento della manifestazione in argomento, all’Ufficio Locale Marittimo di Forio il regolamento F.I.N. emanato per la specifica gara; consentire la partecipazione all’evento esclusivamente atleti in possesso dei requisiti fisici previsti dalla F.I.N. e quelli obbligatori in base alle vigenti normative; inviare all’Autorità Marittima, mediante posta elettronica, una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista d’inizio, indicando il nominativo e recapito telefonico del responsabile dell’attività di appoggio in mare ai partecipanti, nonché conferma del numero dei partecipanti, il numero (che dovrà essere quello indicato nel regolamento F.I.N.) e gli estremi identificativi e/o certificazioni di sicurezza delle unità di appoggio in assistenza agli atleti ed i canali VHF utilizzati per le comunicazioni con le stesse unità. Art. 3 La manifestazione in parola non potrà essere svolta o dovrà essere immediatamente interrotta in caso di avvisi di condizioni meteorologiche avverse emesse dalle Autorità competenti. La valutazione circa la sussistenza e la permanenza delle condizioni per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione rimane nella responsabilità dell’organizzatore. Art. 4 Il presente provvedimento, rilasciato al solo fine della disciplina della sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, non esonera il committente dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa.
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti: per le violazioni sulla sicurezza della navigazione: a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 – 3° comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171; b) negli altri casi sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione. per inosservanza di norme di polizia e di norme sui beni pubblici: a) nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1174 e 1164 del Codice della Navigazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante: – affissione all’albo di questo Ufficio; – trasmissione ai Comuni di Ischia e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate; – inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/ischia/; – invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l’obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

