Canile di Panza, gli animalisti presentano e protocollano formale diffida. Qualcosa si muove

Canile di Panza, gli animalisti presentano e protocollano formale diffida. Qualcosa si muove

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI FORIO
ALL’UFFICIO AMBIENTE DEL COMUNE DI FORIO
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI FORIO STANISLAO VERDE
AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FORIO
AI SIGG.RI CONSIGLIERI COMUNALI DI FORIO
AL COMANDO VIGILI, SETTORE EDILIZIA DEL COMUNE DI FORIO
ALLA STAZIONE CARABINIERI DEL COMUNE DI FORIO
ALLA ASLNA2 NORD ISOLA D’ISCHIA
              

Atto stradiudiziale di significazione e diffida per la applicabilità dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/01 e, conseguentemente, per la acquisizione conservativa al patrimonio comunale delle opere oggetto delle ordinanze n. 230 del 20 aprile 2006 e num. 568 del 10 novembre 2006, rimaste inottemperate, e relative alla struttura sita in Forio alla Via Monte di Panza n.11 ex n.3 (Frazione Panza), già adibita a canile dalla “Fondazione Ernst”.

Il comitato di volontariato “Lega animali & ambiente delle isole del Golfo (L.A.A.I.), espone e chiede quanto segue.

1. Si premette che il Comitato istante, del quale la sottoscritta è la legale rappresentante, nonché la Presidente p.t., è stato costituito in data 7 novembre 2019 con la finalità di operare sull’intero territorio isolano in difesa dei diritti degli animali e dell’ambiente (fra cui la lotta e il controllo del randagismo, la tutela e la prevenzione dell’abbandono degli animali domestici, la promozione dell’educazione e della cultura ambientale, la diffusione di campagne di sensibilizzazione dei cittadini su temi ecologisti e animalisti, compreso il riconoscimento degli animali come esseri senzienti e non più come beni mobili, in conformità a quanto stabilito dall’art. 13, parte seconda, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, la liberazione dalla cattività, la realizzazione di strutture volte ad ospitare animali recuperati e, infine, la lotta alla crudeltà e il rafforzamento delle azioni contro il maltrattamento degli animali).

A tal proposito, evidenzia che, sull’isola d’Ischia, sta destando, negli ultimi tempi, sempre maggiore preoccupazione il fenomeno del randagismo, in costante aumento.

Il numero di cani e gatti randagi che vagano liberi per l’isola, malconci e malnutriti, è ormai indefinito e ad aggravare ulteriormente la situazione contribuiscono sia l’assenza di un piano di sterilizzazione comunale nelle sei municipalità dell’isola che i frequenti abbandoni – da parte di cittadini irresponsabili – di intere cucciolate non gradite.

1. Dai dati riportati su alcuni quotidiani locali si calcola che il numero di abbandoni sull’isola d’Ischia sia raddoppiato negli ultimi 10 anni, sicchè non vi è dubbio che il triste fenomeno rappresenti, a questo punto, non solo una grave minaccia per il benessere degli animali, ma anche un pericoloso attentato alla salute pubblica, alla sicurezza e all’ambiente salubre.

2. Inoltre, è risaputo, che, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281, della Legge Regionale 3 luglio 2020, n.15, e delle ordinanze ministeriali succedutesi nel tempo, i comuni sono responsabili della vigilanza e del controllo degli animali vaganti sul proprio territorio e che, sull’isola, le civiche amministrazioni spendono migliaia di euro ogni anno per spedire e mantenere in sovraffollati canili della terraferma i cani randagi e vaganti “accalappiati” per le strade negli ultimi anni.

3. L’unico canile esistente sull’isola d’Ischia è il canile di Panza, realizzato dalla “Fondazione Annemarie Ernst”.

Tale struttura, che ha garantito negli anni passati dignitosa ospitalità a molti animali abbandonati, non è allo stato utilizzata, nè appare utilizzabile, avendo formato oggetto di taluni interventi abusivi, come testimoniato in primo luogo dalla ordinanza di demolizione n. 230 del 20 aprile 2006, con la quale codesto Comune ha contestato al sig. Cacciapuoti Nicola, già Direttore del predetto canile, la realizzazione delle seguenti opere, sanzionate ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 380/2001: “terrazzamento delimitato da due muri di sostegno alti mediamente mt 4,20 e lunghi complessivamente mt 50 circa di n. sette box già occupati da cani ognuno dei quali avente ingombro complessivo di circa mq 27,00 di cui solo mq 16 coperti, costituiti prevalentemente da struttura metallica sia verticale che orizzontale tranne un muretto di cellobloch; poco distante, nella parte a sud, si sono rilevati n. 4 box in muratura di cellobloch da cm 15, alti circa mt. 2,00 privi di copertura, ognuno avente ingombro di circa mq 10, muniti di cancelli metallici per la prima accoglienza; tutta l’area interessata e quella antistante è stata pavimentata con massetto cementizio con la realizzazione di impianto idrico e smaltimento delle acque reflue provenienti dal lavaggio box”.

4. A seguito di ulteriore sopralluogo del 18 agosto 2006, risulta essere stata emessa l’ordinanza n.568 del 10 novembre 2006, con la quale è stata ingiunta dall’U.T.C. la demolizione delle seguenti ulteriori opere sprovviste dei richiesti titoli abilitativi: “manufatti posti su tre livelli adibiti al ricovero di cani, gatti, locali e depositi, in particolare n.3 manufatti al primo livello costituiti da una struttura portante con elementi prefabbricati in zinco coibentato e copertura in zinco per un ingombro di circa mq 25; n.4 box per la quarantena in muri di celloblock e copertura in zinco per un ingombro di mq 40; deposito seminterrato in muratura e solaio latero cementizio di sup. di circa 100 mq.; al terzo livello box per gatti costituito da struttura portante parte in muratura e parte da elementi prefabbricati con copertura parte in zinco e parte in policarbonato con ingombro totale di circa mq 30; box per cani con una struttura portante in legno e copertura in zinco per una superficie di circa mq 23 con spazio antistante recintato con rete per circa mq 110 con calpestìo in terra battuta…”.

5. Ciononostante, sebbene vi fosse l’esigenza di procedere all’immediato ripristino della legalità violata al fine di rendere agibile il canile, non risulta, a tutt’oggi, che codesto comune abbia dato esecuzione alle suindicate ordinanze di demolizione, pur ritualmente notificate al destinatario che evidentemente non ha ritenuto di ottemperarvi.  

6. È fuor di dubbio, peraltro, che i manufatti realizzati senza titolo siano già entrati a far parte del patrimonio comunale, avendo la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione affermato, con costanza di indirizzo (cfr., fra le tante, Cass. Pen. Sez. III, 24 aprile 2015, n. 17134, nonchè Sez. III, 26 ottobre 2011, n. 45705, Sez. III, 22 aprile 2010, n. 22237, Sez. III, 21 maggio 2009, n. 39075, e Sez. III, 2 ottobre 2008, n. 1819), il seguente principio di diritto.

A mente dell’art. 7, commi 3,4 e 5, della Legge n.47/85, se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione disposta dal Sindaco ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla relativa ingiunzione, il bene e l’area di sedime…”sono acquisiti di diritto al patrimonio del comune”; l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, nel termine appena indicato, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (…).

Il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione sindacale a demolire determina l’immediato trasferimento “ope legis” dell’immobile abusivo al patrimonio comunale e l’atto di accertamento dell’inottemperenza, pur costituendo presupposto per la legittima immissione del comune nel possesso del bene e per la trascrizione gratuita del titolo di acquisto nei registri immobiliari, ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva >> (così, sul punto, anche Cass. pen. Sez. III, 11 luglio 2001, n.1989; Cass. Pen. Sez. III, 10 novembre 1998 e Cass. pen. Sez. III, 22 gennaio 2010, n.2912, secondo cui “la formulazione letterale della norma lascia intendere che l’effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione di demolire”).

È noto, altresì, che, una volta acquisita l’opera al patrimonio comunale, si prospettano due possibilità per l’amministrazione: o l’esecuzione della demolizione disposta dal dirigente dell’Ufficio Tecnico oppure la conservazione del fabbricato nel patrimonio dell’Ente. Invero, già con riferimento alla legge n. 10/1977, il Consiglio di Stato, con sentenza n.1537 del 21 dicembre 1992, ha dichiarato l’illegittimità della demolizione dell’opera abusiva, ove non preceduta dalla necessaria verifica dell’incompatibilità dell’opera stessa con rilevanti interessi urbanistici o ambientali e la sua utilizzabilità o meno per fini di interesse pubblico.

È certo, comunque, che, anche nell’attuale vigenza dell’art. 31 del D.P.R. n.380/2001 (comma 5), il consiglio comunale sia tenuto ad eseguire tale verifica, ben potendo escludere la demolizione in presenza di prevalenti interessi pubblici (cfr., sul punto, Cass. pen. Sez. III, n. 43458 del 24 settembre 2014; Cass. pen. Sez. III, n. 5254 del 12 gennaio 2017; Cass. pen. Sez. III, n. 14493 del 13 ottobre 2016; Cass. pen. Sez. III, n. 10964 del 6 ottobre 2016 e Cass. pen. Sez. III, n. 6206 del 4 novembre 2014).

Tutto ciò premesso, il Comitato istante, avendo interesse al ripristino delle condizioni di legalità originarie del canile “Annemarie Ernst” nell’ottica di un possibile riutilizzo dello stesso, una volta divenuto nuovamente agibile, a beneficio dell’intera comunità isolana.

INVITA- DIFFIDA

CODESTO COMUNE E GLI ORGANI IN INDIRIZZO, CIASCUNO SECONDO LE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI, AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA ACCERTATA INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE SOPRA INDICATE ED IN PARTICOLARE A PROVVEDERE ALLA ADOZIONE DELLA DELIBERA DI CUI AL COMMA 5 DELL’ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/01, NON ESSENDOVI CONTRASTO TRA LE OPERE IN SITO E RILEVANTI INTERESSI URBANISTICI, AMBIENTALI E DI RISPETTO DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO.

A TALE SCOPO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDERÀ A CONVOCARE CON URGENZA IL CIVICO CONSESSO A TUTELA DEL PUBBLICO INTERESSE E PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI.

Alessandra PUNZO, nella qualità di Presidente

06/06/2023

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Redazione

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