Cambia l’orario per la musica per il “Giovedì Foriano”
Il Sindaco di Forio, Stanislao Verde, in occasione dei “Giovedì Foriani” ha emesso una ordinanza che permette di svolgere musica sia all’interno che all’esterno dei locali dalle ore 23:00 alle ore 02:00 per tutti gli esercizi di via Marina e via Cesare Calise.
Oggetto:
Ordinanza n. 119/2019-Deroga limitatamente ai c.d. “Giovedì Foriani” fino al 30/09/2023.
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 119 del 10/06/2019 avente ad oggetto: “Ordinanza concernente la disciplina dell’attività di intrattenimento musicale degli esercizi pubblici sul territorio comunale”;
Dato atto della richiesta (prot. n. 25787/2023) da parte degli esercizi pubblici ubicati sul territorio comunale nella zona della c.d.” Movida” (via Marina e via Cesare Calise) di svolgere attività musicale, in deroga alla sopracitata Ordinanza, all’esterno dei locali dalle ore 23.00 alle ore 2.00, in occasione dei “Giovedì Foriani” fino al 30 settembre 2023;
Considerato che trattasi di un periodo che tradizionalmente vede un incremento del flusso turistico sul territorio;
Vista la vigente ordinanza nonché la normativa in vigore in materia;
Ritenuto per quanto sopra assentire a quanto richiesto, in deroga e in via eccezionale, al fine di creare maggiori occasioni di lavoro nonché ampliare l’offerta turistica rivolta in particolare ai giovani limitatamente ai c.d.” Giovedì Foriani” fino al 30/09/2023;
ORDINA
1. Di dare atto della premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
2. Di consentire agli esercizi pubblici ubicati nella zona della c.d.”Movida” (via Marina e Via Cesare Calise) di svolgere attività musicale all’esterno dei locali dalle ore 23.00 alle ore 2.00, in deroga e in via eccezionale e limitatamente ai c.d. “Giovedì Foriani” fino al 30/09/2023;
3. Lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale e danzante, sia all’interno che all’esterno degli esercizi pubblici, deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M 16/4/1999 n. 215, e non dovrà in alcun modo generare valori di missione acustica superiori ai valori massimi previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 27/01/2005;
4. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva;
5. I contravventori sono puniti con sanzioni da euro 155 ad euro 485, fatto salvo violazioni della legge 447/1995 art. 10 comma 1;
6. Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza sono reiterati, anche ai sensi dell’8 bis Legge 689/1981, così come quando esse determinano grave pericolo per la sicurezza urbana, per l’igiene pubblica e per la salute dei cittadini ovvero quando causano alterazioni della circolazione stradale, può essere disposta, con provvedimento sindacale ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 10 TULPS, l’immediata sospensione dell’attività per un periodo da 10 a 20 giorni, ovvero la revoca dell’autorizzazione. E’ fatto salvo, in ogni caso, il potere di sospensione e/o revoca della licenza ai sensi degli artt. 9,10,17 bis e 17 ter del TULPS. Se la violazione si verifica per attività che si svolgono anche su suoli pubblici o spazi pubblici dati in concessione, la concessione può essere revocata.
7. La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente ordinanza;
8. Di disporre l’affissione della presente all’Albo Pretorio, la trasmissione ai responsabili del III, IV e VIII settore per quanto di rispettiva competenza nonché la trasmissione al Comando Vigili Urbani e a tutte le altre FF.OO. presenti sul territorio.
Il Sindaco
Dott. Stanislao Verde
L’ordinanza completa è scaricabile qui:
https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto…

