CONCETTO E ANAMNESI DI SOVRANITÀ POPOLARE, ENCICLOPEDIA TRE CANI “SOVRANITÀ IN DIRITTO”
Potere originario e indipendente da ogni altro potere
Il principio della sovranità popolare, che rinviene nel popolo la fonte e la giustificazione della potestà politica, trova i suoi inizi nel concetto romano della “lex” come «ciò che il popolo ordina», e lo stesso potere imperiale è frutto di delega da parte del popolo (pactum subiectionis: il popolo pattuisce di sottomettersi al sovrano). Problema medievale, connesso con la lotta per le investiture e con la generale questione del primato del potere papale o imperiale, fu di stabilire se il pactum subiectionis implicasse la rinuncia da parte del popolo ai suoi diritti (alienatio) ovvero soltanto una concessione (cessio) revocabile ove, per es., il monarca non assolvesse più i suoi compiti e si trasformasse in tiranno, o, nel caso di conflitto con la Chiesa, in nemico della fede e dei canoni. Il rapporto tra popolo e re si analizzò in un complesso di diritti e doveri regolati dal patto intervenuto e dall’obbligazione reciproca di attuare la giustizia e di osservare la legge. L’Umanesimo e la Riforma determinarono un movimento per cui si giunse a una specificazione delle clausole del pactum attraverso la loro interpretazione alla luce del diritto privato; forte era ancora l’influenza delle teorie medievali. Subito dopo il concetto di popolo cominciò a trasformarsi; poi gli elementi elaborati da Calvino e dai monarco machi confluirono nelle grandi crisi politiche inglesi dei sec. 16° e 17°, nelle quali il principio della sovranità popolare si affermò in modo nuovo (dopo la dissoluzione dei concetti giuridici medievali), sotto l’influenza delle dottrine del diritto naturale allora rinnovate da Grozio: nacque l’idea atomistica del popolo come composto dagli individui, liberi e sovrani prima ancora dell’ordinamento politico; la sovranità popolare era perciò concepita come garanzia dei diritti individuali dei singoli. Le nuove idee sulla sovranità popolare, depurate e ulteriormente elaborate da Milton, Sidney, Harrington, Locke, ebbero grande diffusione nelle colonie della Nuova Inghilterra (Williams, Hooker, Penn, Wise) e su di esse si fondarono poi i principi della Dichiarazione dei diritti e della Costituzione degli Stati Uniti d’America. La rivoluzione americana ebbe grande ripercussione in Francia, dove la filosofia politica del 18° sec. si era ispirata a questi stessi principi, collegandoli, attraverso il ginevrino Rousseau, con quelli provenienti dal pensiero politico inglese; l’idea della sovranità popolare era alla base della ideologia rivoluzionaria. Nell’ambito del costituzionalismo moderno, la teoria della sovranità popolare si collegò strettamente al suffragio universale (DEMOCRAZIA), come emerge in particolare nella Costituzione giacobina dell’anno I, là dove afferma che la sovranità risiede nel popolo (art. 25 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen del 1793) e che il popolo sovrano è costituito dall’universalità dei cittadini (art. 7 Cost. francese del 1793). Di contro, la Costituzione francese del 1791, che prevedeva un suffragio di tipo censitario (esplicitato nella distinzione tra citoyens actifs e citoyens passifs) parlava, non a caso, di sovranità della nazione.
Nel corso del 19° sec., proprio per negare il fondamento filosofico-giuridico del voto universale e attenuarne la carica dirompente, alcuni studiosi non esitarono a parlare di una sovranità della Ragione (Guizot), o, addirittura di sovranità dello Stato (è il caso, per es. dei massimi esponenti del positivismo giuridico tedesco, come Gerber, Laband e Jellinek). Di sovranità popolare parlò, invece, il massimo esponente dei radical whigs inglesi, Bentham, nel suo testamento politico-spirituale, il Constitutional Code (1830). Dal punto di vista dei testi costituzionali, anche se non mancano eccezioni già nel corso del 19° sec. (cfr. art. 1 Cost. francese del 1848), il principio della s. popolare trovò la sua definitiva consacrazione nelle carte costituzionali successive al primo dopoguerra.
Nella Costituzione italiana la sovranità popolare è accolta e proclamata nell’art. 1, nel quale si afferma che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, cioè con un sistema di democrazia indiretta.”
Alla luce di tutta questa esplicitazione il “POPOLO ITALIANO” riesce a comprendere quale potere potrebbe avere?
Quando in diritto si afferma che la sovranità é al di sopra di ogni potere chi può fermare un popolo sovrano?
La repubblica democratica doveva essere la panacea di tutti i mali ma avendo, i partiti, modificato il concetto di “DELEGA DI RAPPRESENTANZA” con quello di “POTERE PARTITOCRATICO” hanno annullato quella che é la sovranità del popolo.
Allora la domanda sorge spontanea: COMANDA IL POPOLO O I PARTITI?