IL SOVRAINDEBITAMENTO: DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO NORMATIVO

IL SOVRAINDEBITAMENTO: DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO NORMATIVO

Dott.ssa Giovanna Bifulco – Dott. Vittorio Morgera

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Si tratta di procedure finalizzate ad ottenere in varie forme – sotto il controllo dell’Autorità Giudiziaria – l’estinzione delle obbligazioni del debitore consumatore o, comunque, “non fallibile”.

Anche i consumatori, i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e, in generale, i debitori che non esercitano attività d’impresa commerciale, possono versare in stato di crisi o di insolvenza.

Tutti i debitori non fallibili (cd.” insolventi civili”) hanno la possibilità di accedere ad una procedura concorsuale – diversa e semplificata rispetto a quella previste per gli imprenditori commerciali medio– grandi – al fine di poter ottenere, entro determinati limiti, l’esdebitazione dai debiti pregressi, entro un arco temporale certo e definito.

Tali soggetti hanno così la facoltà di pagare in misura ridotta, sulla base delle possibilità reddituali o patrimoniali residue e a determinate condizioni, i propri debiti ed ottenere, al termine di un percorso assistito dal controllo dell’autorità giudiziaria,  un “fresh restart” (ripartenza da zero), evitando di ricorrere alle forme di credito alternative oppure di intestare a terzi (familiari o amici che siano) le nuove attività da intraprendere, non potendolo fare personalmente perché gravati di debiti verso banche, Erario o terzi,  riacquistando  un ruolo attivo nell’economia.

L’ottenimento dell’esdebitazione è peraltro basato su una valutazione di meritevolezza del debitore, la quale si atteggia diversamente in relazione alle varie procedure di sovraindebitamento.

Nel nostro ordinamento esistono tre diverse procedure concorsuali, denominate “procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, specificamente destinate ad affrontare la crisi e l’insolvenza dei debitori che non esercitano attività d’impresa commerciale medio-grande, ovvero:

 1. Il piano del consumatore ➜ Si tratta di un programma di pagamento dei propri debiti che passa anche attraverso una rinegoziazione degli stessi, sia per i tempi di pagamento che per gli importi da versare, senza la necessità dell’assenso dei creditori.

2. Il Concordato minore ➜ Anche l’accordo è un programma di pagamento dei propri debiti, ma richiede il raggiungimento di una intesa con i creditori: l’accordo è approvato quando i voti favorevoli espressi raggiungono almeno il 60% del valore dei crediti.

3. La liquidazione dei beni ➜ Con la liquidazione vengono messi in vendita i beni del debitore al fine soddisfare i creditori attraverso la distribuzione delle somme ricavate.

Tali procedure di sovraindebitamento sono state disciplinate originariamente dalla L. n. 3/2012, la quale ha tuttavia incontrato scarso successo a causa della sua frammentarietà e lacunosità. Il D. Lgs n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di seguito il “Codice”), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha quindi proceduto ad una revisione della materia, al fine di armonizzare e coordinare il fenomeno della crisi delle imprese minori e dell’insolvente civile con i principi generali che regolano l’insolvenza e la crisi di impresa, semplificando la disciplina del sovraindebitamento e ampliando le possibilità di ottenere l’esdebitazione.

I soggetti che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento

Le tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sopra indicate presentano caratteristiche tra loro differenti, ma hanno altresì alcuni presupposti comuni. Sotto il profilo soggettivo, possono essere sottoposti alle procedure di sovraindebitamento (art. 2, comma 1 del Codice):

  • il consumatore;
  • il professionista;
  • l’imprenditore minore;
  • l’imprenditore agricolo;
  • le start- up innovative;
  • ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza).

Ciò premesso, non tutti i soggetti elencati possono accedere a tutte le procedure di sovraindebitamento. Infatti:

  • solo il consumatore accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 del Codice), in quanto tale procedura è caratterizzata da un particolare favore per il debitore (in particolare, per l’assenza di votazione dei creditori), che si giustifica solo in presenza di debiti sorti per far fronte ad esigenze personali o familiari;
  • il concordato minore non è accessibile ai consumatori.

Ai sensi dell’art. 70 del Codice, possono altresì accedere ad una procedura di sovraindebitamento anche i garanti (fideiussori) del soggetto sovraindebitato; in particolare, il garante sovraindebitato può accedere al concordato minore qualora la garanzia sia stata concessa ad un imprenditore o ad un professionista, e alla ristrutturazione dei debiti qualora abbia prestato garanzia a favore di un consumatore, indipendentemente dal fatto che abbia o meno collegamenti funzionali con la società garantita (quali l’amministrazione o una partecipazione non trascurabile al capitale sociale), o che abbia agito per scopi di natura privata o meno.

Il presupposto oggettivo delle procedure di sovraindebitamento: lo stato di crisi e l’insolvenza

Il presupposto oggettivo delle procedure di sovraindebitamento è rappresentato dallo “stato di crisi o di insolvenza” in cui versa il debitore (art. 2, comma 1, lett. c del Codice). Si tratta di due situazioni notevolmente diverse tra di loro.

Per stato di crisi si intende “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” (art. 2, comma 1, lett. a del Codice).

La crisi consiste quindi in una situazione di criticità, tale da determinare la probabilità della futura insolvenza, in relazione alle obbligazioni già pianificate (ad es. le rate di ammortamento di un mutuo, le rate di rientro di un’esposizione tributaria, gli importi da pagare per futuri acquisti necessari per l’attività d’impresa), per le quali occorre valutare l’adeguatezza dei flussi finanziari in entrata nei successivi dodici mesi.

La verifica dello stato di crisi impone quindi una proiezione sull’evoluzione della situazione finanziaria e sulla capacità prospettica dell’imprenditore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sia quelle già assunte che quelle probabilmente insorgende, per un periodo appunto di dodici mesi.

Per stato di insolvenza si intende invece “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 2, comma 1, lett. b del Codice).

La nozione di insolvenza è dunque principalmente di tipo finanziario, essendo basata su un accertamento delle condizioni di liquidità e della conseguente capacità del debitore di adempiere in modo regolare le proprie obbligazioni. Per escludere l’insolvenza, l’adempimento delle obbligazioni deve essere regolare, ossia avvenire in tempi e con mezzi ordinari (ivi compresa la liquidità messa a disposizione dal credito bancario). Ricorre invece lo stato di insolvenza quando il debitore adempie con sistematico ritardo, oppure con mezzi non corrispondenti al normale svolgimento dell’attività (ad es. la vendita di beni strumentali per procurarsi la liquidità sufficiente).

Le procedure di sovraindebitamento hanno come principale obiettivo quello di offrire al debitore una possibilità di ripartenza. Tra i benefici principali:

  • Protezione dai creditori: Durante le procedure, il debitore può beneficiare di misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari.
  • Esdebitazione: Al termine delle procedure, il debitore può ottenere la cancellazione totale o parziale dei debiti residui, liberandosi dal peso delle obbligazioni insostenibili.
  • Gestione flessibile: Gli strumenti previsti consentono soluzioni su misura, adattabili alle specifiche condizioni economiche e patrimoniali del debitore.

Conclusioni

Il sovraindebitamento continua a essere una sfida complessa in Italia, con una situazione destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi. Tuttavia, grazie agli aggiornamenti normativi e alle procedure introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa, esistono soluzioni concrete per risolvere queste situazioni critiche. Il ruolo dei professionisti e degli OCC è fondamentale per guidare i debitori attraverso le opzioni disponibili e permettere loro di tornare a una vita finanziariamente sostenibile.

Con il corretto utilizzo di questi strumenti, è possibile non solo alleviare le difficoltà dei debitori, ma anche contribuire a una ripresa economica che coinvolga l’intero tessuto sociale.

Per informazioni contattare il 3383311227

282 Visualizzazioni
Redazione

Redazione