REVOCATI GLI ARRESTI DOMICILIARI A C.R.: IL TRIBUNALE DEL RIESAME DISPONE L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Il Tribunale del Riesame di Firenze accoglie l’appello della difesa e sostituisce la misura cautelare. Il giovane, difeso dall’avvocato Ciro Pilato del Foro di Napoli, sarà sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria
FIRENZE — Cambio di misura cautelare per C.R giovane originario del Rione Sanità di Napoli, al centro di un procedimento penale davanti alla magistratura fiorentina. Il Tribunale distrettuale del Riesame di Firenze ha accolto l’appello presentato dalla difesa, revocando gli arresti domiciliari e disponendo, in loro sostituzione, l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.
La decisione è arrivata all’esito dell’udienza del 21 agosto 2026 e rappresenta un significativo ridimensionamento delle esigenze cautelari precedentemente ravvisate. Il giovane è difeso dall’avvocato Ciro Pilato del Foro di Napoli, che aveva impugnato l’ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Firenze aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari.
Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza del Riesame, C.R era stato sottoposto inizialmente all’obbligo di dimora nel Comune di Napoli, con divieto di uscita notturna, disposto nel febbraio 2025. Successivamente, a seguito di una contestata violazione delle prescrizioni, nel febbraio 2026 la misura era stata aggravata con la custodia cautelare in carcere.
Dopo un precedente intervento del Tribunale del Riesame, la custodia in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari. La difesa aveva quindi chiesto una nuova valutazione della misura, evidenziando soprattutto il lungo periodo di osservanza delle prescrizioni, la natura isolata dell’episodio contestato e il comportamento successivamente tenuto dall’indagato.
Nel provvedimento, il Collegio sottolinea proprio il significativo decorso del tempo dai fatti originariamente posti a fondamento delle esigenze cautelari, osservando che il pericolo di reiterazione deve essere valutato in termini concreti e attuali e non può poggiare esclusivamente su circostanze ormai risalenti.
Un peso rilevante viene attribuito anche al comportamento tenuto dal giovane durante la sottoposizione alla misura. Il Tribunale evidenzia che, prima dell’episodio del 4 gennaio 2026, Riso aveva rispettato integralmente le prescrizioni imposte e che, successivamente, non risultano ulteriori trasgressioni.
La difesa aveva inoltre contestato la valutazione dell’episodio del 4 gennaio, quando l’uscita dal domicilio sarebbe avvenuta con circa venti minuti di anticipo rispetto all’orario autorizzato. Secondo la prospettazione difensiva, si sarebbe trattato di un episodio isolato, maturato dopo quasi un anno di rigorosa osservanza delle prescrizioni e privo di elementi tali da dimostrare una persistente volontà di sottrarsi al controllo dell’autorità giudiziaria. Nell’accogliere l’appello, il Riesame ha ritenuto che il mantenimento degli arresti domiciliari fosse ormai eccedente rispetto alle residue esigenze cautelari. Il Collegio ha quindi individuato nell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria una misura idonea a garantire il controllo sull’indagato, consentendo al tempo stesso una maggiore libertà di movimento rispetto alla permanenza domiciliare continuativa.
Nel provvedimento vengono considerate anche le condizioni personali e familiari del giovane, tra cui la presenza di due figli minori e la concreta prospettiva di un reinserimento lavorativo. Circostanze che, secondo il Tribunale, costituiscono elementi di progressiva stabilizzazione e di riduzione della pericolosità attuale.
La nuova misura, dunque, non equivale a una revoca integrale di ogni cautela: il Tribunale ha ritenuto ancora necessaria una forma di controllo giudiziario, individuandola però in una misura meno afflittiva e maggiormente proporzionata alle esigenze attuali.
La decisione del Tribunale del Riesame si inserisce così in una progressiva rimodulazione del quadro cautelare, con il passaggio da una misura restrittiva della libertà personale a un regime di controllo esterno, ritenuto dal Collegio sufficiente a contemperare le esigenze del procedimento con il principio di proporzionalità.

