Incendi boschivi, dal 15 giugno al 20 settembre stato di grave pericolosità
Comunicato stampa Protezione Civile Campania
Entra in vigore
dopodomani, 15 giugno, il periodo di “grave pericolosità” per gli
incendi boschivi in Campania. Lo ha stabilito la Protezione Civile della
Regione Campania, con atto del Direttore Generale, Italo Giulivo, sulla base
delle valutazioni sul quadro climatico.
Tale stato di allerta dovrebbe terminare, salvo
proroghe, il 20 settembre prossimo.
Al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo,
durante il periodo di grave pericolosità scattano cinque importanti divieti:
Divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e
forestali;
Divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe
infestanti, anche negli incolti (già in vigore dal primo giugno);
Divieto di accendere fuochi all’aperto nei boschi
e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli;
Divieto di compiere le seguenti attività nei
boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale
n. 3/2017):
– usare motori o fornelli che producano faville o brace;
– usare apparecchi a fiamma od elettrici per
tagliare metalli;
– far brillare mine;
– fumare o compiere ogni altra operazione che
possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
gettare fiammiferi o sigarette accese;
– sostare con autoveicoli su viabilità non
asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e
per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti
vigenti.
Divieto di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di
qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”,
dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non
inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe
autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con
l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. (Per le
trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6,
art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.)
Numerose sono le prescrizioni per le Autorità
competenti (precauzioni sono richieste, ad esempio, per le esercitazioni
militari nonché per il transito dei treni in zone boscate) ma anche per i
privati (come l’obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e
gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere
sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio
non inferiore a mt. 6,00) nonché per i cittadini (i proprietari o detentori
delle aree boscate sono tenuti a provvedere al decespugliamento laterale ai
boschi: lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto,
priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi).
La Protezione Civile della Regione Campania
richiama l’attenzione dei Sindaci, sulla necessità di rafforzare le attività di
ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme per incendi boschivi sul
proprio territorio, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato di
protezione civile, nonché di sensibilizzare i cittadini e le associazioni di
categoria degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di
protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia
dell’ambiente.
Si ricorda altresì l’obbligo per i Comuni
dell’istituzione e aggiornamento del catasto delle aree percorse dal
fuoco, nonché della redazione ed aggiornamento del piano di protezione
civile che contempli anche il rischio incendi boschivi e di interfaccia.
Con lo stesso decreto si invitano le Prefetture a
fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi
boschivi, o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio,
tra l’altro, di:
– emanare specifiche ordinanze, preordinate alla
prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei
territori di rispettiva competenza
– comunicare alla Protezione Civile Regionale le
attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi
pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e
plastici, ecc.), ubicate nelle aree a rischio incendio boschivo;
Ai trasgressori sono applicate le sanzioni
amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall’art. 178-bis
del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e
gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e da ulteriori
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle
Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l’applicazione delle
sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423,
423-bis, 449 e 650 c.p.. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.
Napoli, 13 giugno 2022

