PILLOLE DI STORIA CARCERARIA. COME FUNZIONAVA DA METÀ ‘500 FINO ALLA METÀ ‘800?

PILLOLE DI STORIA CARCERARIA. COME FUNZIONAVA DA METÀ ‘500 FINO ALLA METÀ ‘800?

(Prima parte)

Cerco di rispondere a una domanda abbastanza complessa che richiederebbe una risposta più articolata della mia. È difficile riassumere in un post lo sviluppo del sistema carcerario italiano ed europeo nel corso dei secoli. La domanda è la seguente:

“Ci può delucidare della giustizia come funzionava da metà ‘500 fino alla metà ‘800? Quella civile, e anche penale come furti e litigi. Grazie anticipatamente”.

Cercherò, attraverso le citazioni di alcune fonti storiche, di rispondere almeno parzialmente. Il periodo preso in considerazione, parte dalla metà del ‘500. È lunghetto, ma ne vale la pena. Buona visione.

I misfatti di maggiore gravità (omicidi, delitti di lesa maestà umana o divina) rimasero implacabilmente puniti con la morte; ma i castighi fisici (mutilazioni, bastonature, fustigazioni) o infamanti (gogna, berlina, marchio) previsti per illeciti di minore entità erano destinati ai poveri (ai ladri, agli evasori del fisco) e ai vagabondi o ai mendicanti, che si collocavano ai margini della società.

RUSCHE GEORG e OTTO KIRCHHEIMER, “Pena e struttura sociale”, op. cit., pag.110

Secondo i trattati dei giuristi del periodo che va tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600, il carcere è descritto come un luogo malsano, una specie di tortura, equiparabile alla morte nel caso che sia perpetuo; esso è un luogo orribile, sia per la privazione dei rapporti con gli altri uomini, sia per lo squallore che in esso di trova. E pertanto il giudice deve astenersi dall’ordinare ogni ‘indebita captura’ affinché i poveri uomini non siano detenuti illecitamente”. Si sostiene che i detenuti non debbano subire alcuna pena oltre alla detenzione, perché il carcere non esiste per punire ma solo per custodire; ciò nella teoria, perché nella prassi il carcere era visto come una sorta di pena corporale. I carcerati dovrebbero essere posti in luoghi non scuri e tetri ma chiari e illuminati, e non dovrebbero essere assoggettati a catene o ferri, ma dovrebbero “restare slegati e liberi nella persona”, poiché legare i carcerati esula dalla semplice custodia e diviene invece una punizione.

L’obiettivo della custodia può infatti ben essere conseguito anche ‘sine legamine’. Se il custode impone invece al carcerato ‘manicas ferreas’ o lo tiene in altro modo legato ‘excedit formam custodiae’, perché questi legamenti sono ‘genus tormenti, nec ad simplicem custodiam pertinent'”. Tali principi valevano, però, solo nel caso della carcerazione preventiva; una volta emessa la sentenza e la condanna al carcere, è consentito che il carcere sia oscuro, ferreo, sotterraneo, dotato di catene, ecc. “Ciò anche perché vi è la consuetudine che il carcere al quale il reo è condannato sia tale che il detenuto debba morirvi entro pochi giorni”; pochi sono coloro che per ‘aeris intemperiem’ resistono a lungo.

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Ivano Di Meglio

Ivano Di Meglio

Eterno studente, scavo nei meandri del passato per trovare l'identità collettiva che porti al traguardo della consapevolezza. Mi occupo di cognomazione, Medioevo e usi locali. Cerco instancabilmente atti, prove e quant'altro mi consenta di ricostruire spaccati di vita lontana e vicina.