PILLOLE DI STORIA CARCERARIA. COME FUNZIONAVA DA METÀ ‘500 FINO ALLA METÀ ‘800?
(Prima parte)
Cerco di rispondere a una domanda abbastanza complessa che richiederebbe una risposta più articolata della mia. È difficile riassumere in un post lo sviluppo del sistema carcerario italiano ed europeo nel corso dei secoli. La domanda è la seguente:
“Ci può delucidare della giustizia come funzionava da metà ‘500 fino alla metà ‘800? Quella civile, e anche penale come furti e litigi. Grazie anticipatamente”.
Cercherò, attraverso le citazioni di alcune fonti storiche, di rispondere almeno parzialmente. Il periodo preso in considerazione, parte dalla metà del ‘500. È lunghetto, ma ne vale la pena. Buona visione.
I misfatti di maggiore gravità (omicidi, delitti di lesa maestà umana o divina) rimasero implacabilmente puniti con la morte; ma i castighi fisici (mutilazioni, bastonature, fustigazioni) o infamanti (gogna, berlina, marchio) previsti per illeciti di minore entità erano destinati ai poveri (ai ladri, agli evasori del fisco) e ai vagabondi o ai mendicanti, che si collocavano ai margini della società.
RUSCHE GEORG e OTTO KIRCHHEIMER, “Pena e struttura sociale”, op. cit., pag.110
Secondo i trattati dei giuristi del periodo che va tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600, il carcere è descritto come un luogo malsano, una specie di tortura, equiparabile alla morte nel caso che sia perpetuo; esso è un luogo orribile, sia per la privazione dei rapporti con gli altri uomini, sia per lo squallore che in esso di trova. E pertanto il giudice deve astenersi dall’ordinare ogni ‘indebita captura’ affinché i poveri uomini non siano detenuti illecitamente”. Si sostiene che i detenuti non debbano subire alcuna pena oltre alla detenzione, perché il carcere non esiste per punire ma solo per custodire; ciò nella teoria, perché nella prassi il carcere era visto come una sorta di pena corporale. I carcerati dovrebbero essere posti in luoghi non scuri e tetri ma chiari e illuminati, e non dovrebbero essere assoggettati a catene o ferri, ma dovrebbero “restare slegati e liberi nella persona”, poiché legare i carcerati esula dalla semplice custodia e diviene invece una punizione.
L’obiettivo della custodia può infatti ben essere conseguito anche ‘sine legamine’. Se il custode impone invece al carcerato ‘manicas ferreas’ o lo tiene in altro modo legato ‘excedit formam custodiae’, perché questi legamenti sono ‘genus tormenti, nec ad simplicem custodiam pertinent'”. Tali principi valevano, però, solo nel caso della carcerazione preventiva; una volta emessa la sentenza e la condanna al carcere, è consentito che il carcere sia oscuro, ferreo, sotterraneo, dotato di catene, ecc. “Ciò anche perché vi è la consuetudine che il carcere al quale il reo è condannato sia tale che il detenuto debba morirvi entro pochi giorni”; pochi sono coloro che per ‘aeris intemperiem’ resistono a lungo.

