STORIA CARCERARIA. COME FUNZIONAVA DA METÀ ‘500 FINO ALLA METÀ ‘800? (terza e ultima parte)
I facili rapporti tra il mondo della prigione e quello della strada si possono spiegare con il fatto che questi luoghi erano in gran parte riservati a debitori ed a persone in attesa di giudizio. Queste categorie di detenuti avevano il diritto di vedere senza limiti legali e amici. Il carceriere quindi era responsabile solamente della loro custodia. “Ovviamente il sistema più efficace e meno costoso di assicurare la custodia dei criminali consisteva nell’incatenarli; in tal modo si eliminava la possibilità di tenere un gran numero di guardie e di costruire edifici sicuri, circondati da alte mura”. Paradossalmente, l’uso delle catene contribuiva a facilitare i contatti tra carcere e mondo esterno; infatti, poiché i condannati portavano catene, era possibile dare libero accesso ai visitatori in ogni parte del carcere. “Grazie alle catene vennero del tutto abolite le mura o le si lasciarono cadere in rovina” l; comunque, dove erano ancora presenti, le mura non impedivano di gettare cibo od oggetti dall’esterno, o ai prigionieri di conversare con la gente nella strada. “Anche se la distanza fisica fra i due mondi era sovente mantenuta solo da un muro fragile e basso, la distanza amministrativa era enorme.
L’autorità del carceriere era esercitata per lo più senza controllo o esame dall’esterno”. Se i due mondi erano legati per questioni concernenti il cibo e i rapporti sessuali ed umani, per quanto riguardava l’esercizio del potere e l’amministrazione finanziaria, la prigione era uno stato dentro lo stato. “La magistratura non si curava neppure di stendere regolamenti che definissero l’autorità dei carcerieri e il tipo di disciplina che dovevano applicare. Il risveglio e il silenzio, il programma di lavoro, l’uso delle catene e le punizioni da infliggere a detenuti riottosi, la pulizia delle carceri erano lasciati alla discrezione dei carcerieri e del loro subalterni”. L’autorità esercitata all’interno della prigione variava quindi secondo la moderazione, il senso del dovere e la risolutezza di chi doveva farla rispettare. “L’indipendenza finanziaria del carceriere dallo Stato, resa possibile grazie alle rendite che egli ricavava da esazioni consuetudinarie legate alla carica, rendeva il suo operato pressoché incontrollabile da parte della magistratura.
I carcerieri estorcevano denaro per mettere in catene un prigioniero, per liberarlo, per la ‘prima detenzione’, per copie di ogni documento legale del tribunale, per la concessione di un materasso invece del tavolaccio o del pavimento di pietra e infine per il rilascio in seguito a non luogo a procedere o per aver scontata la pena”. Anche i secondini ricevevano esazioni, ad esempio per uscire a comperare il cibo o per concedere ai prigionieri il privilegio di restare fuori dalla cella dopo il silenzio. “La maggior parte dei detenuti, però, era troppo povera per pagare queste spese e chiedeva al tribunale di esserne esentata. In tal caso i magistrati versavano una certa somma compensativa, che sarebbe dovuta servire al mantenimento del carcerato, al carceriere, ma siccome il denaro così riscosso era in genere ben poca cosa rispetto a quello che avrebbe potuto ricavare altrimenti, il tribunale non aveva alcuno strumento di pressione sulla sua condotta”.
Le somme di denaro che i carcerieri ricavavano da queste esazioni provenivano soprattutto da debitori e da persone ricche, depredate senza ritegno in cambio di alloggio, vitto, vestiario e alcolici. “Un simile sistema, finanziato con esazioni, istituzionalizzava un trattamento ineguale fra detenuti ricchi e quelli poveri. Sistemati nell’ala padronale, i ricchi in attesa di giudizio potevano ottenere ogni cosa che il denaro potesse comperare”.
Un’altra fonte di entrate per i carcerieri era, come abbiamo visto, la mescita della prigione; “oltre ai clienti rappresentati dai prigionieri che potevano essere costretti a pagare qualsiasi somma si avesse la sfrontatezza di chiedere loro, i carcerieri potevano contare sulla presenza di un flusso costante di visitatori”. Liberi dal controllo delle autorità e finanziariamente indipendenti, i carcerieri erano a tutti gli effetti appaltatori privati più che funzionari stipendiati; erano lasciati liberi di gestire le carceri come meglio credevano; assumevano guardiani e applicavano la disciplina nel modo che ritenevano più opportuno. “La loro discrezione non era però assoluta e pare che dovessero dividere il potere, o almeno raggiungere un compromesso, con varie comunità di prigionieri”.
Si verificava una divisione informale del potere fra le guardie e l’élite dei prigionieri, le cui comunità si autogovernavano e si autofinanziavano. Abbiamo visto il caso dei debitori; i carcerieri non erano autorizzati a limitare i loro rapporti con l’esterno o a ridurre i loro privilegi. “Anche i detenuti in attesa di giudizio non potevano essere costretti a lavorare o essere sottoposti alla disciplina carceraria e quindi i carcerieri tendevano a lasciare che si controllassero da soli. Era loro interesse farlo, poiché pagavano i salari dei guardiani di tasca propria e quindi la maggior parte dei carcerieri assumeva meno personale possibile”. Le condizioni di vita all’interno del carcere erano, anche per questo, disastrose; oltre alle vessazioni ed ai soprusi da parte dei carcerieri, i detenuti erano costretti a vivere in condizioni igieniche deplorevoli, in locali umidi, angusti e tetri, preda degli insetti dei pidocchi. Il sovraffollamento delle carceri, dovuto al fatto che le autorità non avevano intenzione di spendere troppi soldi in una istituzione che tutto sommato non ricopriva ancora un ruolo importante in ambito penale, non contribuiva certo a migliorare le cose.
Comunque i detenuti non erano completamente abbandonati a sé stessi; grazie all’istituto della visita, essi potevano sperare di migliorare le misere condizioni in cui versavano. Nel passato, quando ancora non esisteva o non era stata compiutamente formalizzata la inderogabilità della pena, la ‘visita’ costituisce un problema centrale, a tal punto che la storia del carcere si presenta come una storia delle visite al carcere. “La composizione mista del tribunale della visita (giudici, pubblici ministeri, deputati della carità, avvocati dei poveri, ecc.) coinvolgeva tutti coloro che in qualche modo avessero a che fare con il carcere, senza distinzioni di ruoli, e consentiva una indagine approfondita delle varie posizioni individuali sottoposte al suo esame”.
Questo tribunale sui generis godeva di poteri assai ampi: poteva diminuire le pene, risolvere con i creditori le questioni relative ai carcerati per debiti e quindi disporre la loro scarcerazione, liberare carcerati per crimini anche gravi; si informava sulle condizioni di vita dei detenuti, cercando di migliorarle, e di limitare al minimo gli abusi compiuti dai guardiani; provvedeva inoltre ad una equa distribuzione delle elemosine che a vario titolo erano state donate per il sostentamento dei detenuti. In genere la visita avveniva almeno una volta la settimana, e vi era l’obbligo da parte dei custodi di presentare ai visitatori tutti i detenuti, nessuno escluso. In alcuni paesi ogni giudice è obbligato a visitare settimanalmente i carcerati che sono divenuti tali per opera del suo tribunale, informandosi sul loro stato ed in particolare su come erano assistiti nella loro difesa. “I custodi del carcere, dopo la visita, qualora ne siano richiesti dai visitatori o dall’avvocato dei poveri, sono tenuti a dare l’elenco dei criminali incarcerati nelle segrete, con la indicazione della durata della carcerazione e del giudice procedente”.
Le visite costituiscono un mezzo di controllo sul carcere del tutto interno alla pubblica amministrazione; invece, “le possibilità di intervenire sulla concreta gestione del carcere consentite alle compagnie di carità, costituiscono un elemento di partecipazione esterna, che non va sottovalutato”. Le varie compagnie, tutte o quasi condotte ed animate da religiosi motivi, hanno un ruolo non secondario nella vita del carcere, e spesso le autorità si preoccupano di assicurare loro dei proventi per supportarle nelle loro attività. Il compito di tali confraternite era assistere i prigionieri nei loro bisogni spirituali e materiali, ed i loro poteri di intervento erano assai ampi, analoghi a quelli del tribunale della visita, di cui facevano quasi sempre parte. Le visite costituivano infatti il compito di maggiore importanza delle compagnie. I loro esponenti visitavano le carceri ogni giorno; i carcerieri erano obbligati a farli passare ed a farli conferire con i detenuti, affinché essi potessero “ascoltare con pazienza le querele di quei miseri, consolarli con benignità nelle loro afflizioni, e caritatevolmente vedere ciò di che più abbisogneranno, affine che ne vengano provvisti”.
Le compagnie intervenivano in quei luoghi desolati per portare conforto, fornire pane e vestiti a chi ne aveva bisogno, assistere gli infermi privi di giaciglio e di medicine, curare la pulizia delle camere, consolare i condannati a morte; assistevano le comuni distribuzioni delle elemosine, affinché fossero distribuite equamente e non venissero rubate dai carcerieri; si preoccupavano che i detenuti ammalati fossero curati, e fornivano loro una assistenza caritatevole; cercavano di scoprire se i detenuti fossero maltrattati o vessati oltremodo dai guardiani; utilizzavano i denari ricevuti dalle donazioni in qualsiasi modo fosse stato necessario per mitigare le dure condizioni di vita che attendevano i detenuti, condannati e non; celebravano una messa quotidiana all’interno del carcere, somministravano i sacramenti ai carcerati, insegnavano il catechismo. Ecco dunque come si presentava l’istituzione carceraria del periodo mercantilista; pochi elementi la differenziavano dalle prigioni medievali, essa costituiva ancora un elemento marginale nell’ambito dell’universo penale. Ma l’attenzione e l’interesse nei suoi confronti stavano gradualmente aumentando; alla fine del Settecento si sarebbero verificate delle condizioni tali da permettere alla detenzione di cominciare a proporsi come pena in grado sostituire tutte le altre e di sintetizzare in un unico tipo di punizione le innumerevoli forme dell’universo punitivo.
Grazie Raffaela Prositto

